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Il Consiglio dell'Ordine nella seduta del'11 gennaio 2018, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n.33/2013 e dal D. Lgs. n.97/2016, ha approvato un Regolamento che ha ad oggetto principi, criteri e modalità operative per consentire l'esercizio del diritto di accesso nelle sue varie forme.
Attraverso il Regolamento vengono disciplinati i seguenti diritti di accesso:
a) Accesso documentale o accesso agli atti, ovvero il diritto dell´interessato alla partecipazione al procedimento amministrativo, secondo le disposizioni della Legge 241/1990 e del DPR 184/2006.
La richiesta di accesso è gratuita ma deve essere motivata e/o sostenuta da un interesse qualificato ed è soddisfatta entro 30 giorni dalla richiesta mediante visione e/o rilascio delle copie richieste. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo sostenuto dall'ente per la riproduzione quantificato in € 0,50 per pagina.
b) Accesso civico o accesso civico semplice, ovvero il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi dell´art. 2bis e art. 5, co. 1 del c.d. Decreto Trasparenza (D. Lgs. n.33/2013);
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e/o sostenuta da un interesse qualificato ed è soddisfatta entro 30 giorni dalla richiesta, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del dato o informazione e mediante contestuale trasmissione o comunicazione dell'avvenuta pubblicazione al richiedente. In caso di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo (art. 2, 9bis L. n. 241/1990) e il riscontro deve essere dato entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.
c) Accesso generalizzato, ovvero il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti secondo le previsioni dell´art. 2bis e dell´art. 5, co. 2 e 5 bis del Decreto Trasparenza.
L´ufficio deputato alla gestione dell´accesso civico generalizzato è l´Ufficio Segreteria che provvederà in conformità agli artt. 5, co. 2, 5 bis e 5 ter del D.lgs. 33/2013 come specificato nel Regolamento.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo sostenuto dall'ente per la riproduzione quantificato in € 0,50 per pagina.
Il procedimento di accesso civico si conclude nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati; il predetto termine resta sospeso in caso di eventuale opposizione dei controinteressati.
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato.
Avverso la decisione dell'ente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
La richiesta dei diritti di accesso può esercitarsi con la compilazione degli appositi moduli appositamente predisposti e disponibili nella presente pagina che possono essere trasmessi:
N. | File Allegati | Dim | Caricato il | Downloads |
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1 | REGOLAMENTO ACCESSO DOCUMENTI 2018.pdf | 250 kB | 16/01/2018 | 7151 |
2 | ALLEGATO 1 Istanza accesso documentale.pdf | 90 kB | 16/01/2018 | 5731 |
3 | ALLEGATO 2 Istanza accesso civico.pdf | 89 kB | 16/01/2018 | 4623 |
4 | ALLEGATO 3 Istanza accesso civico generalizzato.pdf | 88 kB | 16/01/2018 | 4784 |
5 | ALLEGATO 4 Istanza riesame.pdf | 87 kB | 16/01/2018 | 4634 |