Gava Broker: Superbonus 110% e Polizza RC Asseveratore - Considerazioni e proposte

Gentili Ingegneri,

con la presente vorremmo informarVI, prima che sulle nostre proposte, sulle quelle che sono le nostre valutazioni e considerazioni sulla normativa del Superbonus 110% in merito all'aspetto che ci riguarda direttamente, ovvero quello assicurativo, con l'intento di cercare di fare un pò di chiarezza.

 

Come tutti sappiamo la norma principale prevede all'art.119 il seguente comma:

"14. Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata."

 

Con questo articolo fino a fine luglio si pensava che sarebbe stata sufficiente la Polizza RC Professionale di base. Poi a primi di agosto è uscito il testo del Decreto Attuativo, poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 ottobre, che conteneva due allegati, i modelli di dichiarazione da presentare all'Enea, all'interno dei quali è presente la seguente dichiarazione specifica sulla polizza:

 

- a garanzia della presente asseverazione è stata stipulata a proprio nome ed esclusivamente per le finalità di cui al comma 14 del dell’art. 119 del D.L. 34/2020, la polizza assicurativa n. _______________ con la compagnia assicuratrice __________, regolarmente autorizzata da ___________________________,per un importo di lavori pari a ______________[i] euro di cui si allega copia e che

 

la stessa polizza è stata utilizzata per altre asseverazioni rese sempre ai sensi del comma 13 dell’art. 11° del D.L. 34/2020 per un importo complessivo pari a:____________euro.

Indicare i codici ENEA delle eventuali precedenti asseverazioni:

1) Cod.________________________, importo assicurato:________________ euro;

2) Cod.________________________, importo assicurato:________________ euro;

3) Cod.________________________, importo assicurato:________________ euro;

(aggiungere le righe necessarie);

 

Con la definizione "esclusivamente" è cambiata totalmente l'interpretazione, spostandosi quindi verso l'obbligo di una polizza "ad hoc" con massimale anche cumulativo. Sicuramente la norma non è chiara ed è stata fatta male. Il fatto che si parli di una polizza esclusiva in un allegato al decreto e non nel decreto stesso è una forma giuridica non idonea. Se facciamo un parallelo con la Polizza RC del Progettista negli incarichi pubblici, nel vecchio Codice degli Appalti avevamo uno Schema di Polizza uguale per tutti (contenuto nel D.M. 123/2004), che insieme all'art.111 del D.Lgs 163/2006 e all'art. 269 del DPR 207/2010 davano un indirizzo preciso su come doveva essere la polizza. Sicuramente sarebbe stato meglio seguire questa impostazione.

 

Questa poca chiarezza si presta a diverse interpretazioni. Per esempio il Broker che gestisce la convenzione con Inarcassa, Assigeco, ha scritto ai propri clienti dicendo che va bene la sola polizza RC di base. C'è invece chi non vuole proprio questa polizza ad hoc, come la Rete delle Professioni Tecniche, che in un recente documento sostiene che questo sia un "onere inutile ed iniquo",. Per completare il quadro recentemente il Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate ad un quesito sulla polizza ha fornito una risposta interlocutoria, che dice tutto e niente, aumentando quindi la confusione e l'incertezza.

 

La mia interpretazione come Consulente Assicurativo specializzato nei Rischi Professionali delle Professioni Tecniche, suffragata e condivisa da tanti colleghi, anche grossi Broker di livello nazionale, è la seguente:

 

Aldilà dell'obbligo o meno, la Polizza "ad hoc" per l'attività di Asseverazione per il Superbonus, non è affatto un "onere inutile ed iniquo", MA UNA TUTELA UTILE E NECESSARIA, per motivazioni pratiche e tecniche.

 

Le motivazioni sono le seguenti:

  1. La normativa sul Superbonus 110 è sicuramente complessa e soggetta a interpretazioni, e in questo caso i rischi di contestazione e quindi di dovere aprire un sinistro aumentano:
  2. La Responsabilità e i rischi che si assumono gli Asseveratori sono sicuramente superiori rispetto ad una normale attività;
  3. Se l'Asseveratore coprisse questa attività con la sola polizza RC di base e poi avesse un sinistro per un'altra attività, quel sinistro andrebbe ad intaccare il massimale unico di polizza, rendendolo insufficiente per le Asseverazioni, e in questo caso come verrebbero garantiti "i propri clienti e il bilancio dello Stato", così come richiede il comma 14 dell'art. 119 della norma?;
  4. Oltre ad avere intaccato il massimale unico da questo sinistro, il professionista potrebbe vedersi negato dalla Compagnia il rinnovo della polizza alla scadenza, restando così scoperto da TUTTE le sue attività, COMPRESO LE ASSEVERAZIONI. E quando si ha la polizza disdetta da una compagnia per eccessiva sinistrosità, non è facile trovare un altro Assicuratore disposto a coprirlo alle stesse condizioni di prima, sopratutto per la retroattività e per i massimali;
  5. Sulla polizza RC di base i massimali concessi non sono illimitati, questo comporta che se un professionista ha molti incarichi di Asseverazione e necessità di massimali molto elevati dovrebbe comunque fare un'altra polizza RC di base che opererebbe a 2° rischio e probabilmente gli costerebbe di più di fare delle polizze ad hoc;
  6. La Rete delle Professioni Tecniche sostiene che sia sufficiente una polizza RC di base che "garantisca, se in operatività di “claims made”, un’ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.". Chi ha fatto questa proposta dimentica però che con le Asseverazioni per il Superbonus le verifiche fiscali saranno entro 8 anni, nel caso di cessione del credito, ed entro il 5° anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi oggetto di verifica, in caso di detrazione diretta, il che significa al massimo tra 10 anni, e quindi serve necessariamente la POSTUMA DECENNALE. Inoltre dimenticano che in una polizza RC di base la Postuma si attiva solo quanto si chiude definitivamente la propria attività professionale, e che comunque si deve pagare un premio aggiuntivo che in alcune polizze non è determinato a priori ma valutato solo al momento della richiesta, con il rischio che l'Assicuratore spari chissà quale cifra;
  7. Ci sono diversi professionisti che hanno una polizza del tipo "A Rischi Nominati", polizza che ha sempre dei sottolimiti di massimale sui Danni Patrimoniali (l'eventuale sinistro sulle Asseverazioni comporterà un Danno Patrimoniale), sottolimiti in alcuni casi anche molto ridotti, e che quindi dovranno comunque fare un appendice a pagamento, anche se hanno un massimale di 1.000.000, per potere avere un massimale aggiuntivo che copra al 100% i Danni Patrimoniali;
  8. Molti professionisti che faranno le Asseverazioni per il Superbonus hanno una polizza RC professionale di base che pur essendo in regime "claims made" NON copre il cosiddetto "Vincolo di Solidarietà", fortemente consigliato dai Consigli Nazionali (il CNI in particolare con la circolare 804 del 10/10/2016) e quindi coprire le Asseverazioni per il Superbonus con la semplice polizza RC di base che presenta questa lacuna, significherebbe restare pericolosamente scoperti in caso di chiamata in causa in solido con altri soggetti, come le imprese che hanno fatto i lavori, per un sinistro riguardante le Asseverazioni per il Superbonus 110, nel caso gli altri soggetti non fossero solvibili o non adeguatamente assicurati.

Queste sono le motivazioni per cui riteniamo che sia assolutamente consigliato, aldilà dell'obbligo, tenere separate la polizza RC di Base e la polizza RC per le Asseverazioni. E riteniamo che la polizza dedicata per le Asseverazioni, per coprire adeguatamente l'Asseveratore debba contenere necessariamente:

  • Garanzia postuma decennale già inclusa
  • Vincolo di Solidarietà
  • Responsabilità Amministrativa e Amministrativo-contabile per eventuale Danno Erariale allo Stato

Se poi fare una polizza RC per le Asseverazioni con un massimale cumulativo, o una polizza per Singola Opera, è una scelta dell'Asseveratore. La norma non dice nulla in tal senso. Il mercato assicurativo propone entrambe le soluzioni, e le possiamo fornire entrambe.

 

Accanto alla polizza RC per l'Asseveratore consigliamo vivamente di affiancare anche un'adeguata polizza di Tutela Legale a copertura delle eventuali spese legali per i Ricorsi contro eventuali Sanzioni Amministrative e/o per eventuali implicazioni penali per asseverazioni ritenute infedeli.

 

Il sottoscritto, in collaborazione con Gava Broker, AEC Underwriting e altri broker, è a disposizione dei Vostri iscritti per fornire le migliori soluzioni presenti sul mercato, sia per la Polizza RC Asseveratore, sia per la Polizza di Tutela Legale, sia per la Polizza RC Professionale di Base, qualora il professionista ne fosse sprovvisto o volesse rivedere la sua attuale polizza professionale, o volesse un'analisi sulla stessa, se è adeguata o meno. Gli interessati potranno contattarmi ai seguenti recapiti:

 

Cellulare: 348-4052879

mail: massimo.digregorio@gavabroker.it oppure info@assicuraprofessionisti.it

Social: pagina aziendale "Assicura Professionisti" oppure Profilo personale su Linkedin

Sito: www.assicuraprofessionisti.it

 

Cordiali saluti

Massimo Di Gregorio


Categoria: Attività del Consiglio: Varie - Pubblicato da Silvia Carbonari il 11/12/2020 13:26