CERTIFICAZIONE ENERGETICA - DPR 75/2013
Il Decreto del Presidente della Repubblica n.75 del 16 aprile 2013, porta alla paradossale situazione per cui un ingegnere abilitato e iscritto all’Albo, ma il cui titolo di studio non è tra quelli elencati dalla norma, non può redigere una certificazione energetica, se non dopo aver seguito un corso di formazione della durata minima di 64 ore, che le Regioni non hanno ancora attivato.

 

Secondo la legislazione oggi vigente, infatti, chi già opera nel settore della certificazione energetica ma non possiede i requisiti richiesti dal DPR n. 75/2013 è di fatto ‘sospeso’ fino a quando non si adeguerà alla nuova disciplina.

 

A questo si lega un altro aspetto, cioè il fatto che il DPR n. 75/2013 non prevede una disposizione transitoria che disciplini e salvaguardi le competenze acquisite dai professionisti già operanti nel settore della certificazione energetica degli edifici.

 

La Regione Siciliana, a luglio, ha comunicato che i tecnici inseriti nell’elenco regionale dei certificatori, ma non in possesso dei requisiti richiesti dal DPR n. 75/2013, sono ‘temporaneamente sospesi’.

 

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, raccogliendo le segnalazioni provenienti dall’intero territorio nazionale, ha inviato una circolare indirizzata ai Ministri dello Sviluppo economico, dell’Ambiente e delle Infrastrutture, nella quale sollecita un intervento sul Regolamento per l’accreditamento dei certificatori energetici (DPR del 16/04/2013 n. 75) entrato in vigore il 12 luglio 2013.

 

In primo luogo, il CNI riassume i contenuti del Regolamento: chi può svolgere l’attività di certificatore energetico, i titoli di studio richiesti, le abilitazioni necessarie e i corsi da seguire, sottolineando come la norma sia scritta in modo tale da rendere difficile l’individuazione dei requisiti che consentono di svolgere l’attività in questione.

 

A chi ha scritto il decreto – osserva il CNI - è sfuggito, inoltre, che le competenze degli ingegneri sono oggi dettate dal DPR n. 328/2001, che ha diviso l’Albo in due sezioni (A per la laurea specialistica e B per la triennale) e in tre settori (civile e ambientale, industriale, dell’informazione). Un ingegnere vecchio ordinamento, che non abbia optato per un solo settore, è automaticamente iscritto a tutti e tre i settori e abilitato a svolgere tutte le attività proprie della professione di ingegnere, senza necessità di ulteriori corsi.

 

Per questo, il CNI ha chiesto che l’obbligo di frequentare un corso di formazione per diventare certificatore energetico venga applicato soltanto a coloro i quali si troveranno ad operare dopo il 12 luglio 2013, data di entrata in vigore del DPR n. 75/2013, facendo salva l’attività di chi già opera nel settore.

 

 

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Pubblicato da Patrizia Morana il 30/09/2013 11:41 - Modificato il 23/10/2013 12:20