Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale
Cari colleghi

 

L’art. 7 del D.P.R. n° 137 del 07.08.2012 ha imposto anche per la nostra professione l’obbligatorietà dell’aggiornamento professionale.

 

Il C.N.I., in ottemperanza al dettato del suddetto articolo, ha redatto il regolamento per la formazione obbligatoria che, previo parere del competente Ministero, è stato pubblicato sul bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n° 13 del 15.07.2013 (allegato).

 

La presente nota vuole riassumere brevemente quanto riportato nella richiamata documentazione rimandando, ad ogni buon conto, alla normativa per quanto non esplicitato.

 

Per quanto concerne le definizioni si rimanda all’art. 2 del regolamento, si vuole però precisare che la definizione di “professione” viene rinviata all’art. 1 comma 1 lettera a) del D.P.R. 137/2012 (per «professione regolamentata» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità) per cui si evince che i pubblici dipendenti, nell’esercizio delle attività istituzionali, non esercitano la “professione”, in quanto non obbligati alla iscrizione all’albo.

 

Il comma 3 dell’art. 3 del regolamento prescrive che, di fatto, la formazione è obbligatoria per coloro che esercitano la “professione” con obbligo di iscrizione all’albo, a conferma di ciò l’art. 12 prescrive la possibilità di irrogare sanzioni disciplinari solo per chi esercita la professione ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera a) del D.P.R. 137/2012 in difetto dei 30 CFP. Pertanto i dipendenti pubblici o di ditte private che non sottoscrivono atti di libera professione non sono assoggettati a sanzioni disciplinari e, quindi, obbligati alla formazione continua.

 

Si consiglia ai dipendenti, ove possibile, di cercare di mantenersi al passo con i CFP in quanto, se dovesse manifestarsi la esigenza di sottoscrivere atti di libera professione, bisognerebbe attendere di aver maturato un minimo di 30 CFP prima di poter operare.

 

L’unità di misura della formazione è il Credito Formativo Professionale (CFP), per esercitare la professione l’iscritto deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP.

 

All’atto della prima iscrizione verranno accreditati 90 CFP per coloro che si sono abilitati entro 2 anni dall’iscrizione, 60 CFP per coloro che si sono abilitati tra 2 e 5 anni dall’iscrizione e 30 CFP per coloro che si sono abilitati da oltre 5 anni dall’iscrizione.

 

In caso di trasferimento sono accreditati i CFP riconosciuti dall’Ordine di provenienza, all’entrata in vigore della norma (01.01.2014) agli iscritti verranno accreditati 60 CFP.

 

Alla fine di ogni anno solare (31.12) verranno detratti ad ogni iscritto 30 CFP.

 

Il range dei CFP varia da 0 a 120, cioè un iscritto non può avere meno di 0 CFP e più di 120 CFP. Quindi le detrazioni annuali si arrestano quando l’iscritto raggiunge lo zero e la somma dei crediti si arresta al raggiungimento dei 120 CFP.

 

I crediti verranno attribuiti attraverso tre tipi di apprendimento: non formale, informale e formale.

 

Le corrette definizioni dei tre tipi sono riportate nell’art. 2 del regolamento e vengono appresso sintetizzate:

 

-        Apprendimento non formale con didattica frontale o a distanza (corsi, seminari, convegni, visite tecniche e stage);

 

-        Apprendimento informale dipendente da interazioni del lavoro quotidiano (attività professionale, certificazione delle competenze, pubblicazioni, brevetti, ecc.);

 

-        Apprendimento formale tramite sistema di istruzione e formazione delle università con conseguimento di un titolo di studio (master, dottorati di ricerca e corsi universitari).

 

I CFP attribuibili per ogni attività sono riportati nell’allegato A del regolamento.

 

Al fine del riconoscimento dei CFP per l’apprendimento non formale le attività possono essere organizzate, nell’ambito di indirizzi generali comuni all’intero territorio nazionale, dagli Ordini territoriali anche in cooperazione o convenzione con altri organismi riconducibili al sistema ordinistico (fondazioni, federazioni, consulte) e altri soggetti autorizzati dal C.N.I.

 

Gli Ordini territoriali riconoscono la attività di formazione frontale da associazioni di iscritti all’albo o altri soggetti autorizzati dal C.N.I.

 

Gli iscritti potranno acquisire CFP presso altri Ordini territoriali e presso soggetti autorizzati dal CNI con l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ordine di appartenenza il numeri di crediti conseguiti unitamente alle informazioni necessarie per la loro riconoscibilità. Gli iscritti hanno l’obbligo di conservare la documentazione attestante i crediti formativi acquisiti.

 

L’Ordine territoriale ha l’obbligo della gestione di una banca dati afferente ai CFP dei propri iscritti.

 

Da quanto sopra si evince che in capo all’Ordine spetta l’onere di tenere aggiornata la banca dati dalla quale risultano i crediti acquisiti dai singoli iscritti, di contro i colleghi hanno l’obbligo di informare l’Ordine dei crediti acquisiti al di fuori dell’attività svolta dall’Ordine di appartenenza e di tenere aggiornati la “contabilità” dei propri crediti con la documentazione comprovante la loro acquisizione.

IL PRESIDENTE
Andrea Giannitrapani


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Pubblicato da Patrizia Morana il 29/10/2013 16:25 - Modificato il 31/10/2013 09:25